venerdì 15 luglio 2011

Patente di abilitazione per levatrici bolognesi

Benedetto XIV nato
Prospero Lorenzo Lambertini (1675-1758)
Dal 1507 sino al 1796 (data che segna l'arrivo delle truppe Napoleoniche) Bologna si è trovata sotto il controllo dello Stato Ecclesiastico, che si è occupato dell'amministrazione della città tramite l'arcivescovo. In particolare, nell'intervallo tra il 1731 e il 1740, il posto di arcivescovo è stato occupato da Prospero Lambertini, in seguito eletto Papa Benedetto XIV, autore durante questo periodo di una serie di editti e "notificazioni", tra le quali ne ho recuperata una particolarmente curiosa, che impone una patente (con tanto di esame di abilitazione) per il mestiere di levatrice.


Il titolo della notificazione [1] è il seguente:
Delle Ostetrici, o Mammane, o sieno Comari da Putti, che debbano esser ben' istrutte nell'amministrare il Battesimo ne' casi di necessità: di quel tanto, che sono obbligate a sapere: che non possano esercitare il lor mestiere senza il dovuto esame, e approvazione: di quel che dee praticare il Prete Battezzante con i Putti battezzati dalle Ostetrici, e con quelli ritrovati colla cartina al collo che dice essere stati battezzati.
Innanzitutto viene introdotto un fatto di cui ero all'oscuro: il Sacramento del Battesimo è amministrabile da chiunque in ben determinate situazioni (possibilmente rispettando una gerarchia di preferenze). Non so se sia un regolamento tutt'ora vigente, ma il Lambertini è piuttosto chiaro sull'applicabilità all'epoca:
[...]  nel caso di pericolo di vita del Battezzando possa il Battesimo an ministrarsi senza la solennità in qualsivoglia Lingua, da qualunque Persona, sia Chierico, sia Laico, ancor scomunicato, sia Fedele, o Infedele, sia Cattolico, o Eretico, sia Uomo, o sia Donna [...] osservata la preferenza del Sacerdote al Diacono, del Diacono al Suddiacono, del Chierico al Laico, dell'Uomo alla Donna [...]
Per questa ragione e a causa dell'alta mortalità durante i parti, le più frequenti amministratrici del Battesimo (oltre, naturalmente, ai regolari sacerdoti) erano le ostetriche, che andavano dunque correttamente preparate per officiare il Sacramento qualora la sventura lo rendesse necessario.
[...] che sia ammessa al detto ministero veruna Donna, che non sia stata esaminata, e ritrovata idonea per esercitarlo [...] acciocchè si riconosca se le predette Donne, che così spesso danno il Battesimo, sappiano le cose necessarie per ben amministrarlo.
Per la formulazione di quest'obbligo, il Card. Lambertini si ispirò a un editto di Carlo Borromeo (1538 - 1584), promulgato durante il suo episcopato nella città di Milano.
Carlo Borromeo (1538-1584)
Il cardinale Borromeo ordinava il divieto di battesimare per le ostetriche ove non fosse assolutamente necessario e ove queste non fossero in possesso dell'approvazione scritta circa l'idoneità all'amministrazione del Sacramento ([...] scripto probatae sint idoneae ad Sacramentum Baptismi [...] ministrandum). Inoltre il decreto invitava le levatrici ad officiare davanti ad almeno due testimoni oltre la madre ([...] ut duae saltem mulieres ac mater praesertim [...] quae in baptizando verba ab ea prolata audiant) in modo che le parole utilizzate venissero udite e potessero essere in seguito riferite ad un sacerdote affinché ne verificasse la correttezza.

Secondo le intenzioni di Lambertini l'esame doveva vertere su
[...] la materia, e la forma, sopra l'applicazione della forma alla materia, e circa l'intenzione; [...] ancora sopra alcuni di que' casi, che sono esposti nel Rituale Romano de Sacramento Baptismi, sotto il titolo de Baptizandis Pueris
Dipendentemente dal domicilio dell'esaminanda, il colloquio andava sostenuto con l'Arciprete di Bologna (più due religiosi a sua discrezione) o con il parroco della Parrocchia alla quale la donna apparteneva, unitamente al Vicario Foraneo. L'approvazione andava fornita "in iscritto gratis, e senza verun pagamento".

Terminato il battesimo, il neonato sopravvissuto andava portato alla chiesa dotata di Fonte Battesimale, in modo da supplire ad eventuali mancanze formali nella cerimonia. Li il sacerdote doveva indagare sulle formule utilizzate dalla levatrice, e nel caso risultasse qualche dubbio riguardo la validità del Sacramento, doveva essere impartito un Battesimo "sub conditione", ovvero in forma condizionale:
Si baptizatus es, non te baptizo, sed, si nondum baptizatus es, ego te baptizo
Se sei battezzato, non ti battezzo, invece, se ancora non sei battezzato, io ti battezzo
Non procedendo in questo modo si rischiava di incorrere in "sacrilegio" e "pena dell'irregolarità" da parte del sacerdote.

La notificazione prosegue analizzando il comportamento che il sacerdote deve tenere rispetto ai fanciulli abbandonati (esposti), ma c'è sufficiente materiale per un secondo articolo. Se a qualcuno dovesse interessare, batta pure un colpo!

[1] NOTIFICAZIONE VIII, registrata al Palazzo Arcivescovile il 30 settembre 1732. Raccolta di alcune notificazioni dell'Eminentis. e Reverendis. Signor Card. Lambertini, Longhi, Bologna, 1733.

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